Art. 1.
(Finalità).

      1. Ogni donna ha il diritto di poter conservare per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità, il sangue del proprio cordone ombelicale per scopi terapeutici, clinici o di ricerca. Nell'esercizio di tale diritto ogni donna è libera di scegliere se destinare il proprio cordone ombelicale a terzi, con atto libero e gratuito, o se conservarlo per uso personale.
      2. La raccolta e la conservazione del sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione di cellule staminali emopoietiche sono sempre consentite sia per uso autologo che allogenico, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.